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Violazione del piano genitoriale nella riforma Cartabia. Investigazioni per tutelare i minori e risarcimento danni

La Riforma Cartabia ha previsto l'istituzione di un piano genitoriale per la tutela del bene del minore. Ma cosa succede se un genitore non si attiene al piano e commette violazioni o inadempienze? Si può richiedere un risarcimento danni? Come si può tutelare il figlio?


La Riforma Cartabia ha previsto l'accurata stesura di un piano genitoriale per la tutela del minorenne.


Ma cosa accade col nuovo ordinamento quando un genitore non rispetta gli accordi presi sulla gestione del bambino oppure mette in atto comportamenti pericolosi e dannosi? Vuoi sapere come tutelare il minore ed essere risarcito dei danni?



In questo articolo forniremo le informazioni essenziali per comprendere le novità normative introdotte dal piano genitoriale nella Cartabia e per tutelare i diritti del minore e del geniore ricorrendo a controlli investigativi e raccolta prove.


1. Premessa: la Riforma Cartabia nel diritto di famiglia

Con l’art. 3 comma 33, il D. Lgs 149/2022 ha introdotto nel codice di procedura civile, nel Libro II, il nuovo Titolo IV bis, un rito unico per le controversie in materia di persone, minorenni e famiglie che ha quale obbiettivo primario l’effettività della tutela dei minori, oltre quella dei genitori, nelle crisi familiari. 


Tra le novità più salienti la facoltà per i coniugi di proporre al Tribunale competente  la domanda domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in virtù del disposto dell’art. 473 bis 51 cpc.  La scelta legislativa ha ricevuto l’avvallo del supremo Collegio. La Corte di Cassazione, infatti,  con la sentenza n. 28727/2023, ha riportato uniformità tra i contrastanti orientamenti dei Tribunali di merito, all’indomani della Riforma Cartabia.

Detto cumulo consente alle parti di ridurre i tempi di conflittualità e i costi per raggiungere lo status di soggetto libero.


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2.Il piano genitoriale

A norma dell’art. 473 bis 39 cpc in presenza di minori, sia l’attore che il convenuto devono depositare con gli atti introduttivi un piano genitoriale contenente l’indicazione degli impegni e delle attività quotidiane dei figli relativi alla scuola, al percorso educativo, alle attività scolastiche ed extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute.

La finalità del piano genitoriale è duplice: 1) fornire al Giudice tutte le indicazioni necessarie all’assunzione di un provvedimento corrispondente agli interessi del figlio minore; 2) facilitare il raggiungimento di un accordo, anche parziale, relativo alle condizioni di affidamento.


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3.Violazioni e inadempienze: sanzioni e risarcimento danni

In caso di gravi inadempienze, anche di natura economica, o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice può d'ufficio modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente: 

  •   a) ammonire il genitore inadempiente; 
  •   b) individuare ai sensi dell'articolo 614-bis la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento; 
  •   c) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende. 

 

Nei casi di cui al primo comma, il giudice può inoltre condannare il genitore inadempiente al risarcimento dei danni a favore dell'altro genitore o, anche d'ufficio, del minore. 


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4.Casi pratici

La centralità del ruolo del minore renderà strategico l’intervento dell’investigatore privato e sul punto la nostra agenzia investigativa si è già occupata di alcune ipotesi nella quali sono state accertate violazioni degli obblighi genitoriali che hanno condotto successivamente il genitore interessato ad attivare i rimedi volti alla tutela del supremo interesse del minore.


Il minore è affidato a terze persone (genitori, amici, compagni/e)

L’Agenzia veniva incaricata al fine di verificare se il minore collocato presso la madre fosse sovente affidato a terzi. Nell’ipotesi di cui sopra si rivolgeva all’agenzia la madre del minore, per ottenere la revoca dei diritti di visita paterni. Aveva, infatti, il sospetto che il minore fosse affidato per tutta le ore di pertinenza, ai genitori dell’ex coniuge, presso la propria abitazione. Genitori che andavano a prenderlo a scuola, che lo portavano a calcio e lo riportavano presso la propria abitazione. Tutte le attività quotidiane erano state a loro demandate.

Nell’occasione gli Agenti effettuavano degli accertamenti mirati, ed osservavano che effettivamente erano i genitori dell’ex coniuge a tenere in affidamento/collocamento il minore. L’ex coniuge, durante gli accertamenti non aveva svolto attività lavorativa, ma aveva svolto unicamente attività personali, non correlate alla gestione del minore, che solo verso tarda sera andava a riprendere.


Abbandono del minore

L’agenzia investigativa veniva incaricata al fine di verificare lo stato del collocamento delle minori presso la madre.

In tale caso si rivolgeva a noi il padre delle stesse, per ottenere la revoca del collocamento. Aveva il sospetto che le minori venissero lasciate da sole, e voleva verificare se vi fossero comportamenti rilevanti sia da un punto di vista civile che penale da parte dell’ex coniuge. Nell’occasione gli Agenti citofonavano all’abitazione indicata, accertando che effettivamente le minori si trovavano da sole, mentre il genitore collocatario, opportunamente pedinato, si trovava effettivamente fuori casa per frequentare un corso sportivo.


Comportamenti e/o frequentazioni pregiudizievoli 

L’investigatore privato veniva incaricato al fine di verificare comportamenti pregiudizievoli nei confronti del minore da parte del padre affidatario.

In tale caso si rivolgeva a noi la madre dello stesso, per ottenere la revoca dell’affidamento. Aveva il concreto sospetto che l’ex coniuge assumesse comportamenti non consoni in presenza del minore.

Nell’occasione gli Agenti constatavano che il genitore si recava con il minore, presso attività commerciali, rinomate per essere frequentate da soggetti poco raccomandabili, bar in particolare, e consumare alcolici e droghe alla presenza del minore.





5. Conclusioni

In questo articolo abbiamo illustrato il funzionamento del piano genitoriale nella riforma Cartabia e abbiamo visto come la violazione o inadempienza possa portare il giudice a decidere per una modifica dei termini di affidamento e/o sanzioni comprensive di un risarcimento danni per il genitore parte lesa. Abbiamo inoltre evidenziato come l'attività dell'investigatore privato possa fungere da valido supporto per far valere i diritti del genitore che voglia tutelare i diritti propri e del minorenne.


Contattaci per altre informazioni o per una consulenza investigativa in tema di affidamento dei minori.


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